UNGHERIA: La lunga lotta contro la corte costituzionale/2

di Matteo De Simone

(Seguito della Prima parte)

Il nuovo testo si apre con un’invocazione a Dio, seguita da lungo preambolo di stampo fortemente ideologico, detto “credo nazionale”: non si tratta di una lirica marginale, giacché l’art. R (1) pare attribuirgli un valore normativo, dichiarandolo vincolante nell’interpretazione dei dettami costituzionali. Già nelle prime righe si fa menzione del re medievale Santo Stefano, del ruolo del cristianesimo nel preservare la nazione e dell’impegno a mantenerne l’unità intellettuale e spirituale. Non vengono tralasciate le “altre tradizioni religiose” e le altre “nazionalità”, riconosciute parte integrante della “comunità politica ungherese e dello Stato” (concetto ereditato dalla precedente costituzione e ribadito all’art. XXIX), ma non si può non notare come già dall’incipit (all’americana, “we the people”) il punto di riferimento siano costantemente i membri della “nazione ungherese” etnicamente individuata, distinti da coloro che, pur possedendo la cittadinanza, appartengono a quelle che vengono definite “le nazionalità che vivono con noi”.

Il nodo dell’appartenenza etnica, legato alla nostalgica idea di grandeur mai sopitasi dopo lo smembramento del Regno d’Ungheria previsto dal trattato del Trianon del 1920, continua a lacerare la società ungherese e ad alimentare contrapposizioni con gli stati vicini. I sempre più forti partiti di destra radicale ne hanno fatto la base ideologica contro le minoranze rom ed ebraiche, mentre uno dei primi provvedimenti legislativi del governo di Orbán è stato quello di concedere la cittadinanza agli ungheresi all’estero, purché potessero dimostrare antenati magiari, conoscessero la lingua e non avessero riportato condanne penali. Non è quindi un caso che, al contrario del vecchio testo fondamentale, il nuovo articolo XXIII non preveda, se non in maniera eventuale, il requisito di residenza nel territorio ungherese per esercitare il diritto di voto. Scompare invece la figura del Commissario Parlamentare per i Diritti delle Minoranze Nazionali ed Etniche, sostituito da un ombudsman unico (ufficialmente, il Commissario per i Diritti Umani). Sparisce persino il termine stesso di “minoranze”, rimpiazzato da quello di “nazionalità”.

Nell’ambito dei principi fondamentali viene eliminato il principio pacifista finora incarnato nell’art. 6.1 (ricalcato su quello dell’art. 11 italiano). Assume invece maggiore peso la tutela dell’ambiente, già accennata nel preambolo e ribadita agli artt. XX e XXI dove vengono sanciti rispettivamente il diritto alla salute (comportante – tra l’altro – l’esplicito bando dell’agricoltura geneticamente modificata) e ad un ambiente salubre, introducendo l’obbligo di risarcimento e ripristino per danni ambientali. Molta attenzione è rivolta alla famiglia, “la base della sopravvivenza della nazione”, e al matrimonio inteso (sul modello polacco) come unione esclusivamente eterosessuale, con l’esplicito incoraggiamento ad avere figli (art. L). Di simile ispirazione pare l’articolo II, che prevede la tutela della vita fetale dal momento del concepimento. Questa disposizione, pur non andando ad incidere in pratica sulla normativa sull’aborto, ha suscitato non poche preoccupazioni sull’eventualità che potesse servire da copertura costituzionale per rendere più restrittiva la disciplina in materia – anche ricorrendo ad un giudizio di costituzionalità. All’articolo VII si introduce una forma di laicismo più debole rispetto al testo corrente, simile a quella contenuta nell’articolo 16 della costituzione spagnola, prevedendo – pur sulla base della separazione e autonomia reciproca – la cooperazione fra Stato e Chiese “per scopi d’interesse collettivo”.

È stata invece eliminata la controversa norma – presentata nella bozza preparatoria – che permetteva alle madri di votare anche in vece dei figli minori, giacché la proposta non ha incontrato favorevole accoglienza tra i rispondenti della consultazione popolare indetta dal governo e ha altresì suscitato forti critiche a livello internazionale. Sempre in materia di diritto di voto, il nuovo articolo XXIII interviene sulle restrizioni a tale diritto, escludendo – assieme a coloro colpiti da interdizione legale – gli incapaci “per limitata facoltà mentale” (il testo precedente escludeva dal voto tutte le persone sottoposte a tutela legale, qualunque essa fosse). La misura è stata giudicata insufficiente da Human Rights Watch che, in una lettera al primo ministro Orbán, ne ha criticato l’incompatibilità con gli standard internazionali dei diritti umani in materia di discriminazione sulla base di disabilità. L’ong fa in particolare riferimento alla giurisprudenza CEDU nel Caso Kiss c. Ungheria (20 maggio 2010, ric. n. 38832/06), laddove la Corte di Strasburgo ha ritenuto discriminatoria la privazione automatica del diritto di voto sulla base della semplice attribuzione giudiziale di una qualsiasi forma di tutela legale senza riguardo al caso specifico e senza distinguere fra inabilitazione e interdizione. Alla luce di ciò, la nuova disposizione costituzionale non sembra accogliere la sentenza della Corte, astenendosi dallo stabilire chiare e restrittive condizioni per l’esclusione dal voto in caso di incapacità totale o parziale del cittadino. Dal 2012 anche gli strumenti di democrazia diretta subiranno una contrazione: vengono infatti aggiunte due materie sottratte dall’istituto del referendum (ovvero le modifiche alla costituzione e la legge elettorale) ed eliminata in toto l’iniziativa di legge popolare.

Altro elemento di preoccupazione per le organizzazioni a tutela dei diritti umani è l’inclusione, all’art. IV, dell’ergastolo senza condizionale per reati dolosi caratterizzati da particolare violenza, norma di per sé già prevista nel codice penale e ora assurta a norma di rango costituzionale. Nell’opinione adottata a giugno 2011 la Commissione di Venezia ha giudicato questo articolo non conforme agli standard europei dei diritti umani. All’articolo successivo, invece, si riconosce la legittima difesa, garantendo ad ognuno “il diritto di respingere ogni attacco illecito o un pericolo attuale contro la propria persona o proprietà”, senza però specificare alcun criterio di proporzionalità.

Viene inoltre espunto il divieto (simile a quello dell’art. 18 italiano) di costituire organizzazioni armate che perseguono scopi politici. Se, al lato pratico, non si registra alcun cambiamento, poiché la norma è di per sé già presente nella legge sul diritto d’associazione, il valore simbolico di questa scelta pare contrastare con il proliferare nel territorio ungherese di organizzazioni paramilitari spesso responsabili di attacchi contro le comunità rom. Altra vistosa omissione è il principio secondo cui nessun partito politico può esercitare il controllo esclusivo su di un organo dello Stato, incluso nella precedente costituzione all’art 3.3 in reazione all’esperienza totalitaria ed ora rimosso proprio nel momento in cui Fidesz, forte di una salda maggioranza dei 2/3, ha nominato a capo della neo costituita Authority unica di supervisione dei media e delle comunicazioni esclusivamente persone legate al partito. Ed è proprio questo stesso organo (istituito con la discussa legge CIV del 2010) che all’art. IX diventa istituzione di rango costituzionale con la facoltà di emettere decreti, confermando quanto già previsto da un emendamento alla precedente costituzione approvato nel 2010 nell’ambito della riforma sui media. Ritocchi sono stati effettuati anche alla formulazione dell’articolo sulla libertà di espressione, eliminando il diritto a ricevere informazioni di pubblico interesse, ora tutelato indirettamente dall’articolo sulla libertà di stampa. Quest’ultima però, come ha giustamente sottolineato la commissione di Venezia nella sua opinione datata giugno 2011, non è più intesa come un diritto individuale, bensì come un dovere dello Stato, mettendo dunque in dubbio – almeno da un punto di vista formalistico – non solo la sua effettiva ed incondizionata applicazione, ma anche la sua l’impugnabilità in caso di ricorso costituzionale, secondo una possibile (sebbene improbabile) interpretazione in senso “programmatico” della norma.

Nel campo dei diritti sociali, l’art. XIX (3) inserisce un’ambigua formulazione che ammette la ponderazione – da attuarsi attraverso legge ordinaria – della natura e dell’ammontare del sostegno sociale concesso dallo Stato sulla base dell’utilità che l’attività svolta dal soggetto beneficiario ha per l’intera comunità. La norma, purché non direttamente applicabile, sembrerebbe delineare un trattamento discriminatorio che potrebbe facilmente andare a colpire quei gruppi sociali dove è alto il tasso di disoccupazione a lungo termine, quali ad esempio le minoranze rom. Ma sono gli articoli sul lavoro ad aver subìto maggiori cambiamenti: la “costituzione di Pasquetta”, come è stata soprannominata, non menziona più il diritto ad un’equa remunerazione, mentre quello che prima era il diritto al lavoro diventa all’art. XII il “dovere di contribuire all’arricchimento della comunità”. Questo si colloca in un’ottica economica che potremmo definire “neocorporativa”, come sembrerebbe trasparire dall’art. XVII che sancisce la necessità per lavoratori e datori di lavoro di cooperare assieme per il bene dell’economia nazionale.

(Continua…)

Chi è Matteo Zola

Giornalista professionista e professore di lettere, classe 1981, è direttore responsabile del quotidiano online East Journal. Collabora con Osservatorio Balcani e Caucaso e ISPI. E' stato redattore a Narcomafie, mensile di mafia e crimine organizzato internazionale, e ha scritto per numerose riviste e giornali (EastWest, Nigrizia, Il Tascabile, Il Reportage). Ha realizzato reportage dai Balcani e dal Caucaso, occupandosi di estremismo islamico e conflitti etnici. E' autore e curatore di "Ucraina, alle radici della guerra" (Paesi edizioni, 2022) e di "Interno Pankisi, dietro la trincea del fondamentalismo islamico" (Infinito edizioni, 2022); "Congo, maschere per una guerra"; e di "Revolyutsiya - La crisi ucraina da Maidan alla guerra civile" (curatela) entrambi per Quintadicopertina editore (2015); "Il pellegrino e altre storie senza lieto fine" (Tangram, 2013).

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