La proposta di adesione alla Convenzione-Quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, e uno statuto di osservatore e di associazione al Consiglio d’Europa: due passi necessari per ancorare la democratizzazione dei nuovi regimi arabi
Qualche giorno fa ho avviato il dibattito proponendo l’apertura del Consiglio d’Europa e della sua Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU) ad Israele ed alle nuove democrazie mediterranee in nascita. In effetti la proposta è difficile, e difficilmente sarà presa in considerazione, poiché necessita di una revisione dei trattati del Consiglio d’Europa che potrebbe dare adito agli stati più scontenti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Russia, ma anche Regno Unito) di chiedere ulteriori modifiche in senso restrittivo. Avanzo allora un altro paio di proposte, fattibili qui e ora.
1- L’adesione alla Convenzione-Quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali
A differenza della CEDU, la Convenzione-Quadro del 1995 (in vigore dal 1998) è un trattato aperto tanto agli stati membri del Consiglio d’Europa quanto ad altri stati non membri. L’adesione degli stati mediterranei darebbe un importante segnale perché anche quegli stati europei che ancora non l’hanno ratificata (Belgio, Grecia, Islanda) o nemmeno firmata (Francia, Turchia) lo facciano al più presto.
La Convenzione-Quadro è uno strumento di diritto internazionale più soft rispetto alla CEDU: non è direttamente applicabile nelle corti nazionali, e contiene degli impegni abbastanza vaghi per gli stati parte (ad esempio, non dà una definizione di minoranza nazionale). Dall’altra parte, essa contiene il decalogo dei diritti fondamentali della CEDU, meccanismo pensato già dall’inizio per gli stati post-socialisti dell’Europa orientale che ancora non erano membri del Consiglio d’Europa. Oltre alle libertà linguistiche (nomi, toponimi, uso della lingua minoritaria con la pubblica amministrazione) ed educative (libertà d’insegnamento della e nella lingua minoritaria), la Convenzione-quadro prevede il divieto di assimilazione forzata e l’obbligo di non limitare i contatti transfrontalieri.
Il meccanismo di controllo della Convenzione, relativamente complesso e di tipo diplomatico, prevede dei rapporti nazionali e tematici periodici, redatti da un comitato di esperti con la possibilità di compiere missioni sul campo, e seguito da eventuali commenti dello stato in oggetto: un processo di naming & shaming che può condurre ad un miglioramento della situazione dei diritti delle minoranze.
2- Lo statuto di osservatore e di associazione al Consiglio d’Europa
Una seconda modalità, fattibile qui e ora, per sostenere la democratizzazione dei regimi mediterranei, è quella di offrire uno statuto di osservatore, e in seguito di stato associato, al Consiglio d’Europa. Lo statuto di associazione era stato impiegato negli anni ’50 in relazione alla Saar, territorio sotto tutela internazionale, e alla Germania Ovest uscita dall’occupazione alleata, per poi entrare in disuso, mentre lo statuto di osservatore è concesso oggi a diversi paesi extraeuropei. Gli stati osservatori dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (Israele, dal 1957, e il Marocco, dal 2011) potrebbero essere i primi ad ottenere lo statuto di associazione, seguiti poi dagli altri regimi, che potrebbero passare attraverso lo stesso statuto di osservatore. Tale riconoscimento non garantirebbe la possibilità di aderire alla CEDU, ma potrebbe essere utile come primo passo, permettendo la partecipazione ai lavori del Consiglio, con uno scambio di buone pratiche e una socializzazione dei delegati di tali stati al quadro europeo di promozione della democrazia e dei diritti umani. La stessa Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella sua riflessione del 2008 sullo statuto di stato osservatore (para.12), ha proposto che a tale statuto vengano fatti corrispondere impegni precisi, che lo stato osservatore si impegnerebbe a rispettare. Una tale prospettiva potrebbe costituire l’inizio di una riflessione su uno statuto di associazione al Consiglio d’Europa, che potrebbe implicare l’impegno degli stati extraeuropei associati al rispetto dei diritti umani fondamentali quali indicati nella CEDU (ad esempio attraverso la moratoria o l’abolizione della pena di morte in tempo di pace), anche senza che questa assuma valore legale nei loro confronti.
Con la proposta di adesione dei nuovi regimi mediterranei alla Convenzione-Quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali, e con il loro ingresso come osservatori, e in seguito associati, al Consiglio d’Europa, gli stati europei possono dare l’avvio ad un processo di ancoraggio alla democrazia e al rispetto dei diritti umani, che garantisca stabilità nel vicinato sud e prosperità nei suoi rapporti con l’Unione. Serve però agire ora: prima che l’inverno cali sulle primavere arabe, e prima che una nuova emergenza devii di nuovo l’attenzione delle diplomazie internazionali.
Non ho le competenze giuridiche necessarie per capire la fattibilità delle proposte, che sono certamente interessanti, però mi sorge un dubbio. Il valore aggiunto della CEDU è il fatto che i cittadini possano rivolgersi alla Corte di Strasburgo, una volta terminati i gradi di giudizio nel proprio paese, o – se non ricordo male – i giudici stessi nel corso del processo. C’è quindi una sorta di garanzia dell’applicazione in pratica dei diritti umani.
Immagino che questo però non sarebbe possibile con lo statuto di osservatore e associazione.
Non rischierebbe quindi di essere semplicemente una formula vuota – come in tanti altri casi accade per gli organismi sovranazionali – per i paesi che vi aderiscono sotto questa forma? e di sminuire al tempo stesso il ruolo del Consiglio d’Europa (con CEDU, e Corte) in generale, nel caso in cui i paesi associati non rispettino in concreto i diritti di cui vuole essere promotore e tutela?
Concordo e aggiungo: il fatto stesso di annoverare tra i paesi firmatari della Convenzione-Quadro lo stato di Isreale che (senza voler fare polemica ma solo guardando alla realtà) viola quotidianamente una serie di diritti imprescindibili (e con ogni probabilità non smetterà di farlo firmando la convenzione) non significherebbe forse -a priori- svuotare totalmente di significato la suddetta lista di diritti fondamentali indicati dalla CEDU?
Ciao Dani, ciao Silvia, grazie per i contributi;
Daniela: vero, le garanzie giuridiche di accesso diretto alla Corte Cedu non sarebbero a portata dei comuni cittadini dei paesi osservatori o associati; ma il problema si pone già oggi per quegli stati osservatori che, ad esempio (USA e Giappone in testa), quotidianamente applicano la pena di morte. La definizione di uno statuto di associazione, con chiari impegni e responsabilità, permetterebbe di ottenere impegni concreti (ad esempio una moratoria sulla pena di morte), fare pressione politica per il loro rispetto, e denunciarne in caso la mancata applicazione, con eventuali sanzioni, inclusa la sospensione o l’espulsione.
Silvia: la Convenzione-Quadro prevede un meccanismo di garanzia attraverso rapporti periodici, resi pubblici, e giustificazioni degli stati sulle loro eventuali mancanze. Come sopra, Israele e ogni altro stato in difetto verrebbe messo “alla gogna”, con l’autorità del Consiglio d’Europa, se quotidianamente mancasse ad ogni impegno a cui si è volutamente sottoposto.
L’esperienza mostra che i miglioramenti della situazione interna attraverso sistemi ‘soft’ di garanzia internazionale sono possibili (vedi la lenta evoluzione in Russia e Turchia), e che solo governi particolarmente autoritari (Grecia dei colonnelli) possono permettersi davanti alla loro opinione pubblica di subire un’espulsione da un “club delle democrazie” quale è il Consiglio d’Europa.